
Nel settembre 2024, con l’aggiornamento del D.Lgs. 81/08, è stata introdotta una novità di grande rilievo per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: la patente a punti per imprese e lavoratori autonomi. Questo sistema innovativo punta a rafforzare il controllo e la qualificazione degli operatori, promuovendo il rispetto delle normative e un approccio più responsabile alla sicurezza sul lavoro.
Di seguito vengono inserite risposte e domande ai quesiti più importanti in merito.
INFORMAZIONI PATENTE EDILIZIA
Come fare richiesta? – La richiesta viene fatta entro il 31 ottobre via PEC e dal 1 novembre tramite il portale online dell’INL (ispettorato nazionale del lavoro).
PEC: patente@pec.ispettorato.gov.it
Successivamente, entro 5 giorni bisogna dare comunicazione ufficiale al RLS dell’avvenuta richiesta.
A chi viene applicata? – A tutte le imprese che eseguono attività in cantieri temporanei o mobili, esclusi i lavori di consegna e prestazioni intellettuali. Per le imprese estere serve comunque un documento equivalente rilasciato dallo stato di appartenenza.
Con quanti crediti parte un’impresa? – Di base tutte le imprese partono con 30 crediti e potranno tramite diverse modalità, arrivare fino a un massimo di 100.
Requisiti per richiederla? – per autocertificazione e nell’attesa si può operare comunque:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento degli obblighi formativi;
c) possesso del DURC;
d) possesso DVR;
e) possesso regolarità fiscale;
f) nomina RSPP
In che casi avviene la revoca? – In caso di dichiarazione non veritiera su uno o più dei requisiti avviene la revoca. L’accertamento viene fatto mediante controllo a seguito della richiesta.
Quando si può fare nuova richiesta dopo la revoca? – Dopo 12 mesi.
Con quanti crediti si può operare? – Con 15 o più crediti.
C’è un massimo di crediti che possono essere decurtati? – Con più violazioni durante la stessa visita ispettiva, non possono essere decurtati più del doppio dei crediti assegnati alla trasgressione maggiore.
Quando vengono sottratti i crediti? – La decurtazione dei crediti avviene o in seguito all’accertamento di trasgressioni a livello di salute e sicurezza, oppure se scadono documenti e certificazioni che in corso di validità avevano fatto guadagnare crediti alla società.
Quali sono i tempi per la decurtazione dei crediti? – I crediti vengono decurtati dopo l’accertamento giudiziario della trasgressione. Solo in caso di morte oppure invalidità permanente di un lavoratore imputabile al datore di lavoro o un suo delegato, rispettivamente dovrà o potrà essere attuata la sospensione immediata fino a 12 mesi. Il datore di lavoro potrà successivamente effettuare ricorso.
Scendendo sotto i 15 crediti vengono bloccate le attività in corso? – Non se sono già stati superati il 30% dei lavori, escluso i casi in cui risultano senza contratto lavorativo più del 10% dei lavoratori.
Quali sanzioni sono previste? – Sia per il mancato possesso che per l’esecuzione di lavori con meno di 15 crediti, sanzione del 10% dei lavori e non inferiore a 6.000 euro + sospensione dalla partecipazione di appalti pubblici per 6 mesi.
Chi è esente da questa patente? – Le società con certificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
Come si possono guadagnare crediti? –
- In base al grado di anzianità di iscrizione alla camera di commercio, possono essere aggiunti fino a 10 crediti;
- Viene recuperato 1 credito per ogni biennio senza trasgressioni accertate, fino a un massimo di 20;
- fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
1) possesso certificazione Uni En Iso;
2) asseverazione del modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme al “Tu” Sicurezza;
3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza Stato.Regioni;
4) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale;
5) adozione del documento di valutazione dei rischi anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate;
6) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal Rlst o Rls;
7) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/ formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
- fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:
1) dimensione dell’organico aziendale;
2) possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
3) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio nazionale;
4) formazione linguistica per lavoratori stranieri;
5) riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
6) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
7) certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
8) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo rinnovo Ccnl Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022.
Come fare richiesta dei crediti aggiuntivi? – Se si possiedono già i requisiti, è possibile fare richiesta al momento stesso della domanda per la patente. Se invece vengono rispettati dei criteri successivamente, bisognerà allegare documentazione probante attraverso apposito modulo sullo stesso portale del INL.
In seguito all’accertamento di trasgressioni ci sono dei limiti all’acquisizione di nuovi crediti? – Si, a seguito di una o più violazioni, la società non riceverà il credito previsti per ogni biennio di attività, per 3 anni. Inoltre, in caso di trasgressioni gravi, può essere sospeso il guadagno di nuovi punti fino a quando non vengono risolte.
Chi valuta il recupero dei crediti richiesto dalle società? – Per il recupero fino a 15 crediti, ci sarà una valutazione di una commissione dell’INL o dell’INAIL.
ASSEGNAZIONE DI CREDITI AGGIUNTIVI
| N° | REQUISITO | INCREMENTO CREDITI |
| Articolo 5, comma 2 – Crediti attribuiti al momento del rilascio della patente | ||
| 1 | Iscrizione alla camera di commercio da 5 a 10 anni (non cumulabile con storicità aziendale) | 3 |
| 2 | Iscrizione alla camera di commercio da 11 a 15 anni (non cumulabile con storicità aziendale) | 5 |
| 3 | Iscrizione alla camera di commercio da 16 a 20 anni (non cumulabile con storicità aziendale) | 8 |
| 4 | Iscrizione alla camera di commercio da oltre 20 anni (non cumulabile con storicità aziendale) | 10 |
| Articolo 5, comma 4, lett. a) – Crediti ulteriori per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro | ||
| 5 | Possesso certificazione SGSL conforme a UNI EN ISO 45001 accreditata da ACCREDIA | 5 |
| 6 | Asseverazione Modello organizzazione salute e sicurezza conforme D.lgs 81/2008 | 4 |
| 7 i) | Possesso di attestati di partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un tirennio. I corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli previsti dall’obbligo della normativa. | 6 |
| 7 ii) | Punteggio incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri. | 8 |
| 8 | Partecipazione Mastro Formatore ad addestramento in materia di sicurezza | 3 |
| 9 | Investimenti in soluzioni avanzate per la sicurezza sul lavoro (5.000,00 – 25.000,00 euro) | 1 |
| 10 | Investimenti in soluzioni avanzate per la sicurezza sul lavoro (25.000,01 – 50.000,00 euro) | 3 |
| 11 | Investimenti in soluzioni avanzate per la sicurezza sul lavoro (oltre 50.000,01 euro) | 6 |
| 12 | Adozione del documento di valutazione dei rischi ex art. 17, D.lgs 81/2008 | 3 |
| 13 | Due visite in cantiere da parte del medico competente affiancato da RLST o RLS | 2 |
| Articolo 5, comma 4, lett. b) – Crediti ulteriori per attività, investimenti o formazione non ricompresi nel punto precedente | ||
| 14 | Imprese che occupano fino a 15 dipendenti | 1 |
| 15 | Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti | 2 |
| 16 | Imprese che occupano più di 50 dipendenti | 4 |
| 17 | Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano | 2 |
| 18 | Possesso certificazione SOA di classifica I | 1 |
| 19 | Possesso certificazione SOA di classifica II | 2 |
| 20 | Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera | 2 |
| 21 | Consulenza e monitoraggio con esito positivo da Organismi paritetici | 2 |
| 22 | Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri | 2 |
| 23 | Incentivo per denuncia di operai inquadrati al primo livello con oltre 18 mesi di servizio | 2 |
| 24 | Possesso requisiti reputazionali secondo D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 | 2 |
| 25 | Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 142/2001. | 2 |
DECURATAZIONE DI CREDITI
| N° | Violazione | Cred. decurtati |
| 1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 5 |
| 2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
| 3 | Omessi formazione e addestramento | 2 |
| 4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
| 5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza | 3 |
| 6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 2 |
| 7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
| 8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 |
| 9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
| 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
| 11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
| 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
| 13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 |
| 14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 | 3 |
| 15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
| 16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 | 3 |
| 17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
| 18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
| 19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 |
| 20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 | 1 |
| 21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 1 |
| 22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 2 |
| 23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 3 |
| 24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 | 1 |
| 25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni | 5 |
| 26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro | 8 |
| 27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro | 15 |
| 28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 20 |
| 29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 10 |
