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Rischio caldo estivo nei lavori all’aperto: la nuova direttiva della regione Puglia

Con lโ€™Ordinanza n. 350 del 2025, la Regione Puglia ha introdotto nuove misure straordinarie per proteggere i lavoratori del settore agricolo/forestale e dellโ€™edilizia da situazioni di rischio dovute allโ€™esposizione prolungata al sole durante le ore piรน calde della giornata.

๐Ÿšซ Divieto di lavoro dalle 12:30 alle 16:00

Fino al 31 agosto 2024, รจ fatto divieto di svolgere attivitร  lavorativa allโ€™aperto nelle fasce orarie piรน a rischio, dalle ore 12:30 alle 16:00, ma solo nei giorni in cui il livello di rischio segnalato รจ โ€œALTOโ€. Il divieto รจ valido su tutto il territorio regionale per:

  • Cave e cantieri edili
  • Attivitร  agricolo/forestali
  • Attivitร  florovivaistiche

Questa misura ha carattere contingibile e urgente, ed รจ finalizzata a prevenire i colpi di calore, lo stress termico e altri gravi danni alla salute.


๐ŸŒ Il portale Worklimate: come capire se si puรฒ lavorare

Il punto chiave dellโ€™ordinanza รจ lโ€™uso del portale www.worklimate.it, sviluppato da INAIL e CNR, che fornisce mappe di previsione del rischio da caldo per i lavoratori.

๐Ÿ” Come funziona?

  • Vai sul sito Worklimate
  • Seleziona la mappa: โ€œLavoratori esposti al sole con attivitร  fisica intensaโ€
  • Consulta la previsione per le ore 12:00 del giorno corrente
  • Se il rischio รจ ALTO, scatta automaticamente il divieto di lavoro nella fascia oraria 12:30โ€“16:00

๐Ÿ“… Il controllo deve essere giornaliero, poichรฉ le condizioni possono cambiare anche da un giorno allโ€™altro.

Questa integrazione tra normativa e tecnologia rappresenta un modello virtuoso per la gestione dinamica del rischio climatico nei luoghi di lavoro.


In ogni caso, resta in capo al datore di lavoro lโ€™obbligo di adottare misure organizzative e operative per mantenere il rischio a un livello accettabile, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.


๐Ÿ“ Sanzioni

La mancata osservanza dellโ€™ordinanza comporta sanzioni penali ai sensi dellโ€™art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca reato piรน grave.